Lo Statuto
Art. 1 Denominazione e Sede
È costituita l'Associazione Culturale denominata “La Via della Seta” con Sede
in Lucrezia di Cartoceto in Via Flaminia, 251 – Cartoceto.
L’Associazione potrà costituire delle sezioni distaccate nei luoghi che riterrà più
opportuni, per meglio raggiungere gli scopi sociali.
La variazione di Sede nell’ambito del medesimo Comune non costituisce
modifica al presente Statuto.
La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato salvo scioglimento
deliberato dall’Assemblea Straordinaria.
Art. 2 Scopi
L'Associazione esclude ogni scopo di lucro e, in relazione alle premesse, si
propone:
a - di favorire la crescita culturale, democratica e civile dei propri iscritti;
b - di stimolare, attraverso la propria azione, lo sviluppo delle diverse tendenze
ed aspirazioni sociali nell'interesse della comunità locale.
L'Associazione è aperta a tutte le opinioni culturali, sociali, religiose, politiche; è
apartitica, libera e volontaria.
I principi generali ai quali si ispira e si uniforma la vita associativa
dell’Associazione sono l’uguaglianza di diritti tra tutti i Soci, il diritto alle
garanzie democratiche, l’adozione di strumenti democratici di governo, la
trasparenza delle decisioni e la loro verificabilità.
Può aderire a organismi omologhi e collaborare con Enti e altre Associazioni
per lo sviluppo delle sue finalità.
Art. 3 Aree tematiche
L’Associazione, per rendere più incisiva la propria azione a tutela degli interessi
degli iscritti, si propone di procedere attraverso riunioni periodiche per favorire
scambi d’idee e modelli organizzativi attraverso le iniziative promosse come
eventi culturali, mostre, corsi di formazione, manifestazioni a tema, feste, etc.
Per stimolare l’impegno dei Soci saranno costituiti appositi gruppi di lavoro, in
base alle tematiche che il Consiglio Direttivo e l’Assemblea decidono di
affrontare.
Aree individuate:
• Artistico - Socioculturale
• Economico
• Enogastronomico - Ricreativo
• Storico - Letterario
Art. 4 Funzionamento
L’Associazione garantirà la democraticità della struttura e l’elettività delle sue
cariche. L’attività istituzionale e il regolare funzionamento delle strutture
dovranno essere garantiti dalle prestazioni volontarie degli aderenti
all’Associazione. Per queste attività potranno essere riconosciuti, ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge, rimborsi spese e/o indennità (indennizzate
mediante il riconoscimento di un compenso congruo rispetto all’entità e la
complessità dell’impegno richiesto). Nel caso in cui l’attività richiesta, per la sua
complessità entità o specificità, non possa essere assolta dai propri aderenti,
sarà possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di
lavoro autonomo.
Art. 5 Anno sociale
L’anno sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre, come ultima data per
concludere l’esercizio finanziario e per il tesseramento.
Art. 6 Ammissione a Socio
Possono far parte dell’Associazione tutti i soggetti che non abbiano interessi
contrari ai fini dell’Associazione:
- Persone fisiche (purché maggiorenni)
- Persone giuridiche
- Associazioni
Il numero dei soci è illimitato.
Per essere ammesso a Socio è necessario presentare domanda su apposito
modulo, in cui sia espressamente dichiarata, e senza riserve, l’accettazione
dello Statuto. ll Consiglio Direttivo decide l’ammissione della domanda.
L’eventuale giudizio negativo del Consiglio Direttivo deve essere sempre
motivato e, contro tale decisione, è ammesso appello all’Assemblea Generale
dei Soci, la quale delibera in merito.
Ai Soci sarà garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative
volte ad assicurare l’effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali.
Art. 7 Categorie di Soci
I Soci dell'Associazione si distinguono in
- Soci fondatori
- Soci ordinari
- Soci onorari
- Soci sostenitori
Sono Soci fondatori quelli che hanno costituito l'Associazione, e come tali sono
elencati nell'Atto Costitutivo.
I Soci ordinari sono quelle persone che svolgono attività culturali, sociali e
morali attinenti agli scopi dell’Associazione e ne affianchino in qualsiasi modo
l'attività.
I Soci onorari sono nominati dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo
tra le personalità che danno lustro e visibilità all’Associazione.
I Soci sostenitori sono nominati dall’Assemblea su proposta del Consiglio
Direttivo tra quei cittadini che contribuiscono all’attività dell’Associazione
attraverso la propria prestazione o attraverso un contributo economico.
Possono partecipare all’Assemblea dei Soci o ai Gruppi di Lavoro, come uditori
senza diritto di voto, se richiesto dal Consiglio Direttivo.
Art. 8 Quota Associativa
I Soci fondatori ed ordinari sono tenuti al versamento di una quota annuale al
momento dell’iscrizione, rinnovabile entro il 31 marzo dell’anno successivo.
La quota annuale del Socio non è trasmissibile né è rivalutabile ad eccezione di
trasferimento in causa di morte.
La quota annuale del Socio non costituisce in alcun modo, anche indiretto, titoli
di proprietà o di partecipazione a proventi, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve
o capitale durante la vita dell’Associazione salvo che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte dalla legge.
Le modalità associative garantiscono l’effettività del rapporto medesimo.
E’ esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e i Soci,
regolarmente iscritti e in regola con il versamento della quota, hanno diritto di
voto per l’approvazione, per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione e
per le modificazioni dello statuto e/o dei regolamenti.
Il valore della quota per l’anno successivo viene proposto dal Direttivo e
approvato dall’Assemblea Ordinaria.
Art. 9 Obblighi dei Soci
Dal momento della loro iscrizione i Soci sono obbligati:
- ad accettare incondizionatamente lo statuto;
- a versare la quota di cui all'Art. 8;
- a collaborare secondo le disponibilità ed in aderenza alle direttive degli organi
sociali, al buon funzionamento dell'Associazione ed al perseguimento dei suoi
obiettivi;
- a offrire ovunque esempio di educazione civica e di moralità.
Art. 10 Decadenza del Socio
Il Socio cessa dalle sue qualità per:
a - recesso volontario
b - esclusione
Il recesso si verifica quando l’Associato presenti formale dichiarazione di
dimissioni al Consiglio Direttivo. Ha effetto solo dopo la sua accettazione e,
comunque, solo con lo scadere dell’anno in corso.
Il Socio è escluso quando è inadempiente al pagamento della Quota
Associativa, o quando sia incorso in inadempimenti degli obblighi derivanti dal
presente statuto o dai regolamenti, o quando siano intervenuti gravi motivi che
rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.
L’esclusione di un Socio, è valutata e segnalata e deliberata dal Consiglio
Direttivo, sentito l’Associato interessato. La delibera deve essere comunicata
allo stesso Associato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Attraverso la delibera di esclusione, l’Associato può ricorrere all’Assemblea; il
ricorso, che sospende la delibera, deve essere proposto, a pena di decadenza,
entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma
precedente.
Il Socio decaduto dal ruolo nel caso di morosità, in seguito a domanda
presentata al Presidente e accettata dal Consiglio Direttivo con specifica
delibera, può essere riammesso una volta regolarizzata la posizione pregressa.
Il provvedimento di recesso o esclusione non esonera il Socio dagli obblighi
assunti nei confronti dell’Associazione fino al termine dell’anno sociale in cui è
avvenuto o fino alla Sua espulsione.
L’Associato escluso con provvedimento definitivo non potrà più essere
ammesso.
Art. 11 Organi dell’Associazione
Gli organi dell'Associazione sono:
Art. 12 - Assemblea dei Soci
Art. 13 - Consiglio Direttivo
Gli Organi dell’Associazione si riuniscono di norma presso la Sede o, per eventi
particolari o su invito, presso sedi diverse.
Nessun compenso è dovuto ai componenti di nessuno degli organi
dell’Associazione.
Le cariche sono rieleggibili.
Art. 12 Assemblea dei Soci
L'Assemblea dei Soci è costituita da Soci fondatori, ordinari e onorari.
Ciascuno dei Soci fondatori ed ordinari ha in seno ad essa il diritto di voto.
L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. Tanto l’Assemblea Ordinaria
che Straordinaria debbono essere convocate a cura del Consiglio Direttivo
mediante avviso individuale recante l'ordine del giorno, da comunicare
personalmente, con qualsiasi mezzo riscontrabile, almeno 15 giorni prima
dell’adunanza con l’indicazione di luogo, data, ora e dell’ordine del giorno sia
della prima che della seconda convocazione.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente che nomina un segretario
verbalizzante e, in caso di elezione degli organismi direttivi, nomina il
Presidente del seggio e gli scrutatori che provvedono alle incombenze del
seggio.
Di ogni seduta, il verbale, redatto e sottoscritto dal segretario e dal Presidente,
è conservato agli atti ed è a disposizione di tutti i Soci.
Art. 12.1 Convocazione Assemblea
L'Assemblea è convocata in seduta Ordinaria minimo una volta l'anno per
l'approvazione dei Rendiconto Consuntivo dell'anno precedente e del Bilancio
Preventivo entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno. L'Assemblea è convocata
in seduta straordinaria dal Consiglio Direttivo sui punti di cui all’art. 12.2 o su
iniziativa minima del 40% dei Soci fondatori ed ordinari insieme.
Art. 12.2 Compiti dell’Assemblea
L'Assemblea ordinaria:
a- elegge il Consiglio Direttivo
b - approva il regolamento del piano di lavoro;
c - approva il bilancio consuntivo ed il bilancio di previsione;
d - stabilisce le direttive generali sull'attività dell’Associazione;
e - si pronuncia sui fatti e sulle questioni che le vengono sottoposte previa
iscrizione nell'ordine del giorno.
f - approva i Soci Onorari e Sostenitori su proposta del Consiglio Direttivo
L'Assemblea straordinaria:
a - approva le modifiche dello Statuto;
b - approva nuove attività non espressamente contemplate nello Statuto
Art. 12.3 Validità Assemblea
L’Assemblea, ordinaria o straordinaria, in prima convocazione è validamente
costituita, e delibera, con la presenza della maggioranza dei Soci aventi diritto
al voto.
In seconda convocazione, entrambe sono validamente costituite e deliberano
con la maggioranza dei Soci presenti, qualunque sia il loro numero.
La prima e la seconda convocazione, possono essere indette nella stessa
giornata con un intervallo minimo di un’ora.
Art. 12.4 Votazioni
Possono partecipare alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie tutti i Soci in
regola con il pagamento delle quote e che figurano iscritti nel libro dei Soci.
Per le Assemblee relative all’approvazione del Bilancio, alle modifiche dello
Statuto e al rinnovo delle cariche hanno diritto al voto solo i Soci iscritti entro 3
mesi. Il Socio vota personalmente nella sede dell'Assemblea.
Nell’Assemblea Ordinaria ogni Socio al massimo può avere una delega.
Nell’Assemblea Straordinaria non sono ammesse deleghe.
Le delibere vengono prese in base alle maggioranze previste.
Art. 13 Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da 7, 9 ad un massimo di 11 membri eletti
dall'Assemblea in seduta Ordinaria tra i Soci fondatori ed ordinari, dura in
carica tre anni ed è rieleggibile. Il numero viene stabilito di volta in volta, prima
dell’elezioni, dall’Assemblea Ordinaria ed inserito nel regolamento
dell’Associazione. Esso, una volta elette le cariche (Presidente, Vice
Presidente, Segretario) al Suo interno, cura il conseguimento dei fini statutari
ed il programma di attività, delibera su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria
amministrazione. ll Consiglio Direttivo deciderà l’eventuale ammissione del
Socio a maggioranza, convoca l'Assemblea, amministra il patrimonio sociale,
delibera circa gli atti necessari alla realizzazione dei fini sociali, cura
l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea, predispone il bilancio
consuntivo ed il bilancio di previsione.
Approva le modifiche dello Statuto da sottoporre all'Assemblea straordinaria.
All’interno del Consiglio Direttivo vengono nominati i responsabili dei gruppi di
lavoro relativamente alle aree di attività di cui all’art. 3.
Art. 13.1 Convocazione Consiglio Direttivo
Il Consiglio si riunisce almeno due volte all’anno ed è convocato dal Presidente
per sua decisione o su richiesta di almeno un quarto, arrotondato all’intero
superiore, dei componenti.
Il Presidente convoca il Consiglio almeno 8 giorni prima della riunione con un
avviso sia postale, che fax, e-mail, telefonico o altro sistema, comunicando
data, ora, il luogo della riunione e l’ordine degli argomenti da trattare.
La partecipazione è consentita anche mediante video-conferenza o altro e il
consigliere, così collegato, è considerato presente alla seduta a tutti gli effetti.
Il Consiglio delibera a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del
Presidente.
Art. 13.2 Presenza Consiglieri
Tutti i Consiglieri hanno l'obbligo di essere presenti a tutte le riunioni del
Consiglio Direttivo. Dopo tre assenze ingiustificate consecutive di un
Consigliere esso verrà destituito e sostituito automaticamente attraverso una
delibera della maggioranza del Consiglio stesso dal primo dei non eletti.
Art. 13.3 Composizione Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo, composto da 9 a 11 membri, elegge tutte le cariche sociali
ed è composto da:
- Presidente
- Vice Presidente
- Segretario e Tesoriere
- Da 6 a 8 Consiglieri
Art. 13.4 Il Presidente
Il Presidente ha la rappresentanza legale; sovraintende all'esecuzione delle
deliberazioni del Consiglio di Amministrazione; controfirma gli ordinativi
finanziari disposti dal Tesoriere. Il Presidente può delegare il Vice Presidente
ad esercitare alcune o tutte le sue funzioni. In caso di assenza o impedimento,
le attribuzioni del Presidente sono disimpegnate dal Vice Presidente.
Art. 13.5 Il Vice Presidente
Il Vice Presidente dell’Associazione sostituisce il Presidente in caso di Sua
assenza o di impedimenti temporanei ed in quei compiti nei quali venga
espressamente delegato.
In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, del Presidente rimane in
carica per gli affari ordinari e per la convocazione, entro un mese, del Consiglio
Direttivo, per l’elezione del nuovo Presidente e di tutte le cariche associative,
dopo aver reintegrato, con i primi dei non eletti, il numero intero dei membri del
Consiglio Direttivo.
Art. 14: Decadenza degli organi associativi
I titolari degli organi associativi decadono:
- per dimissioni
- per revoca, quando non esplichino più attività associativa inerente alla loro
carica, o quando siano intervenuti gravi motivi.
La revoca viene deliberata dall’Assemblea Ordinaria, sentito il Membro per la
quale è proposta.
Art. 15: Mantenimento dell’Associazione
Al proprio funzionamento, l'Associazione provvederà con i seguenti mezzi
finanziari:
a - le quote annuali di cui all'art. 8;
b - contributi ordinari e straordinari di Soci, Privati, Aziende o Enti che
intendono contribuire al funzionamento dell'attività dell'Associazione;
c - finanziamenti pubblici europei, nazionali, regionali, provinciali e comunali;
d - ogni altra entrata derivante da iniziative promosse dall'Associazione stessa
come eventi culturali, mostre, corsi di formazione, manifestazioni a tema, feste,
etc;
Il Patrimonio dell’Associazione è costituito:
- quote associative iniziali;
- contributi da soggetti privati o da Enti;
- entrate commerciali connesse all’attività istituzionale;
- da beni mobili ed immobili che divengano proprietà dell’Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio;
- da eventuali donazioni, erogazioni, lasciti, ecc.
Art. 16: Bilancio dell’Associazione
L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro 120 giorni
dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il Bilancio
Consuntivo e quello Preventivo dell'esercizio successivo.
Il rendiconto dell’esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i
proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste
rettificative che consentano di determinare la competenza dell’esercizio.
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione
nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 17 Libri Sociali
Costituiscono libri sociali obbligatori dell’Associazione:
- il libro Soci
- il libro verbali delle Assemblee
- il libro verbali del Consiglio Direttivo
- eventuali libri contabili richiesti da particolari disposizioni di legge.
I libri sociali possono essere tenuti in forma libera, anche a fogli mobili e
devono essere conservati nella Sede Sociale.
Della regolarità della loro tenuta sono responsabili solidalmente il Presidente ed
il Segretario.
Art. 18 Scioglimento dell’Associazione
In caso di scioglimento per qualunque causa, l’Associazione si obbliga di
devolvere il suo patrimonio o ad altra associazione con finalità analoghe o ai
fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma
190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione
imposta dalla legge.
Art. 19: Regolamento interno dell’Associazione
L’Associazione potrà dotarsi di un regolamento interno, approvato
dall’Assemblea che ratifica anche eventuali modifiche allo stesso.
Art. 20: Controversie
Ogni controversia, diversa da quanto specificamente previsto nei precedenti
articoli, che dovesse insorgere tra i Soci, o fra costoro ed il Consiglio Direttivo,
o fra gli stessi componenti il Consiglio Direttivo, dovrà essere devoluta al
giudizio inappellabile di tre arbitri.
Di questi, due saranno nominati – uno ciascuno – dai contendenti, ed il terzo
dai due arbitri prescelti e in caso di disaccordo dal Presidente del Tribunale di
Pesaro.
Il giudizio arbitrale sarà fatto ex bono et aequo, senza formalità di procedura.
In ricorso alla procedura arbitrale è obbligatorio per ciascun socio che rinuncia
preventivamente ed irrevocabilmente ad adire l’Autorità Giudiziaria ed accetta
inappellabilmente il deliberato degli arbitri sottoscrivendo il patto associativo.
La violazione di tale obbligo costituisce motivo di esclusione dall’Associazione.
Lucrezia di Cartoceto, 22 ottobre 2012
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